trascrizione di atto unilaterale di rettifica di dati
anagrafici errati
Not. Vito Pinto,
19.10.2001, espone:
La
rettifica di un atto notarile, compiuta con altro atto notarile, cui partecipino
tutti i soggetti che parteciparono all'atto viziato da errore, potrebbe
considerarsi un negozio accessorio che elimina l'errore e sana l'atto
precedente, con efficacia ex tunc.
Qualora,
invece, l'atto di rettifica venga posto in essere da una sola o da alcune
solamente delle parti del contratto viziato da errore, e piu' esattamente da
coloro che rappresentano la parte o le parti non erranti, siamo in presenza
della vera e propria rettifica sancita dall'art. 1432, c.c.
Si
tratta di un negozio unilaterale che il notaio può e deve ricevere e che
produrrà tutti i suoi effetti non appena portato a conoscenza, mediante
adeguata notifica a mezzo ufficiale giudiziario, della parte errante, alla
quale spetterà tuttavia il diritto di opporvisi, rivolgendosi al giudice per
fare accertare l'eventuale sua inefficacia; ma non è assolutamente necessaria
per la trascrizione l'accettazione preventiva della controparte!
Molte
Conservatorie hanno perfettamente accettato atti di rettifica unilaterali con
le dovute annotazioni delle notifiche.
D'altra
parte l'atto notarile mediante il quale la parte non in errore espressamente
riconosce che la previsione contrattuale così come risultante dal precedente
contratto, è erronea e che la volontà vera e reale delle parti, conforme
all'interesse dell'altra parte, è quella chiaramente indicata nell'atto
unilaterale di rettifica, preclude l'esperimento dell'impugnativa per errore.
Not. Riccardo
Ricciardi, 19.10.2001
Sulla
lista sigillo si è svolta una discussione sul quesito de quo nei seguenti
termini:
(1) Ritenete possibile rettificare con atto unilaterale i dati catastali (in particolare il numero della scheda catastale di un immobile non censito) di un atto di vendita errato e del successivo decreto di trasferimento del Giudice Delegato del Fallimento nel quale è caduto l'immobile stesso riproducente il medesimo errore? Il Conservatore RR II ha espresso perplessità per la rettifica del decreto, quale atto dell'autorità giudiziaria (essendo ormai pacifica la rettifica dell'atto di vendita), anche se per l'immobile non ci sono dubbi sull'identificazione, essendo corretti tutti gli altri dati.
(2) Reputavo, al contrario di quanto Tu comunichi, e sono ben felice di venirne a conoscenza, che non fosse possibile rettificare con atto unilaterale i dati catastali in un atto di vendita errato. Per ovviare a tale assunto, prospettandomi la difficoltà di una rettifica "plurilaterale", tanti anni fa ho mutuato dagli atti societari una clausola di questo tipo: <<Le Parti fanno salvi migliore descrizione, confini e dati catastali, e si conferiscono reciproco disgiuntivo mandato per eventuali rettifiche di errori od omissioni relativamente a tali indicazioni, con promessa sin d'ora "de rato", valido ed approvato.>> Clausola, che mi è tornata - particolarmente all'inizio della professione - veramente utile, potendo far intervenire un solo interessato. Ma, se è pacifica la rettifica unilaterale dell'atto di vendita, potrei eliminarla, evitando quella che sento una lieve, anche se comoda, forzatura alle volontà contrattuali.
(3)
Veramente anche a me suona strano che i dati catastali errati possano essere
rettificati con atto unilaterale, ed infatti, per quanto ne so, un atto del
genere non è accettato dalla conservatoria presso cui prevalentemente trascrivo
se non reca le sottoscrizioni di tutte le parti (o loro eredi) dell'atto da
rettificare. Potrei non essere aggiornato, ma l'atto unilaterale di rettifica è
ritenuto ammissibile solo se i dati da correggere riguardano uno solo dei
contraenti, come ad es. le generalità anagrafiche; tuttavia, anche lì ci andrei
molto cauto, perché non è detto che se Tizio acquista un immobile, non possa
poi succedere che un suo omonimo, magari nato in un giorno diverso, si presenti
da solo per chiedere la rettifica ad un notaio ignaro dell'eventuale frode.
Saranno discorsi di retroguardia, ma se si presentano tutti gli originari (o
creduti tali) contraenti, mi sa che è più difficile addossare poi una qualche
responsabilità al notaio che riceva un atto di rettifica che tale avesse solo
il nome. Infine, quanto alla clausola utilizzata da ..., mi pare che sia
molto ingegnosa e ovviamente risolva il
problema alla radice; tuttavia, se mi è consentito, essa presuppone una
grandissima fiducia tra le parti (in quanto una sola di esse potrebbe, in un
momento successivo, cambiare fraudolentemente le carte in tavola), e proprio
per questo motivo direi anche che la trovo più appropriata nel contesto di un
rapporto associativo, per sua natura continuativo nel tempo e che nella
reciproca conoscenza e fiducia trova una delle sue basi, che non all'interno di
un contratto istantaneo quale la compravendita, nel quale le parti spesso si
conoscono solo in sede di atto e probabilmente mai più si rivedranno.
(4)
La rettifica di un atto notarile, compiuta con altro atto notarile, cui
partecipino tutti i soggetti che parteciparono all'atto viziato da errore,
altro non è se non un negozio accessorio che elimina l'errore e sana l'atto
precedente, con efficacia ex tunc. Secondo me qualora, invece, l'atto di
rettifica venga posto in essere da una sola o da alcune solamente delle parti
del contratto viziato da errore, e più esattamente da coloro che rappresentano
la parte o le parti non erranti, siamo in presenza della vera e propria
rettifica sancita dall'art. 1432 Cod. Civ. Si tratta di un negozio unilaterale
che il notaio può e deve ricevere e che produrrà tutti i suoi effetti non appena
portato a conoscenza, mediante adeguata notifica a mezzo ufficiale giudiziario,
della parte errante, alla quale spetterà tuttavia il diritto di opporvisi,
rivolgendosi al giudice per fare accertare l'eventuale sua inefficacia; ma non
è assolutamente necessaria per la trascrizione l'accettazione preventiva della
controparte! Molte Conservatorie hanno perfettamente accettato atti di
rettifica unilaterali con le dovute annotazioni delle notifiche. D'altra parte
l'atto notarile mediante il quale la parte non in errore espressamente
riconosce che la previsione contrattuale così come risultante dal precedente
contratto, è erronea e che la volontà vera e reale delle parti, conforme
all'interesse dell'altra parte, è quella chiaramente indicata nell'atto unilaterale
di rettifica, preclude l'esperimento dell'impugnativa per errore.
(5)
Sul numero 3 del maggio 1996 di FederNotizie è riportato il ricorso al
Presidente del Tribunale di Firenze contro il rifiuto opposto dal Conservatore
dei Registri Immobiliari di Firenze di trascrivere un atto unilaterale di
rettifica dei dati catastali errati. Il Presidente del Tribunale predetto ha
accolto il ricorso ed ha disposto che il conservatore proceda alla trascrizione
dell'atto di rettifica. Nella motivazione si sostiene che l'atto correttivo di
una descrizione tecnicamente oggettiva come quella catastale può essere fatta
anche unilateralmente da una parte interessata. Non ha nessun valore giuridico
l'affermazione del Conservatore che la rettifica unilaterale influisce nella sfera
giuridica dell'altra parte e dei terzi. L'immobile rimane dopo la rettifica lo
stesso e dopo la rettifica immutata è la sua situazione giuridica. La
veridicità del dichiarato rimane immutata. Le parti hanno l'obbligo di
dichiarare l'esatta descrizione catastale dell'immobile, un dato oggettivo
risultante da un archivio pubblico prima dell'atto di vendita ed immutabile a
posteriori con la dichiarazione di una parte. La descrizione catastale, pur
essendo essenziale per individuare l'immobile, è un dato oggettivo estrinseco
all'atto. Si tratta di un errore inerente la regolarità tecnica dell'atto e non
di un errore su di un elemento di efficacia dell'atto stesso. Di qui la non
necessità della bilateralità dell'atto di rettifica.
(5)
In merito al dibattito sulla rettifica di dati catastali, vorrei sottoporre ai
colleghi un modesto quesito: cosa osta alla stipula di un atto notarile di
vendita ove siano indicati i dati catastali esatti, se l'atto di provenienza
indica dati errati? Credo che l'Autorità
Giudiziaria non si ponga questi problemi nelle vendite giudiziarie (non
si potrebbe d'altro canto pretendere la collaborazione dell'esecutato nella
stipula di un atto di rettifica). Forse il venditore non è proprietario? Forse
non serve il Catasto solo ad indicare l'imponibile ICI e IRPEF ed al Fisco per
controllare il pagamento di tali imposte? Se per il fisco un immobile è
individuato da un numero e da un subalterno, il fatto che in un rogito notarile
siano indicati altri numeri comporta solo un "depistaggio" nei confronti
del Fisco che cessa nel momento in cui il proprietario attuale in un atto
unilaterale (anche all'atto della rivendita) "confessi" l'errore e vi
ponga rimedio. D'altro canto è il C.C. a sancire espressamente che l'erronea
indicazione di dati catastali non nuoce all'iscrizione dell'ipoteca se
l'immobile è sufficientemente identificato, e non dimentichiamo che lo sbocco
dell'ipoteca spesso è una vendita (giudiziaria). Forse la vera difficoltà e che
non ce la sentiamo di contraddire i nostri clienti che, per atavica tendenza,
attribuiscono ai dati catastali una importanza assoluta. Mi rendo conto delle
difficoltà connesse con le necessità della meccanizzazione delle conservatorie,
ma la pubblicità errata ( a seguito di un errore nel titolo) nei dati catastali
non inficia la titolarità del diritto.
Sul quesito il CNN non
si è ancora pronunciato o, meglio, ha evitato di pronunciarsi per le seguenti
motivazioni:
RETTIFICA
UNILATERALE DEI DATI CATASTALI IN UNA COMPRAVENDITA –
Quesito
del 18/09/1996
In
relazione al quesito circa la possibilita` di rettificare unilateralmente
l'indicazione dei dati catastali in un atto di compravendita di un fabbricato
rurale il cui venditore e` nel frattempo deceduto, si precisa quanto segue.
Prima di tutto una precisazione pregiudiziale; per costante giurisprudenza, i
confini prevalgono, in caso di discordanza, sui dati catastali (Cass. sez. I,
sent. 27 giugno 1962, n. 1663; Cass. sez. I, sent. 6 novembre 1968, n. 3660; Cass. sez. II, sent. 12
aprile 1983, n. 2583). Il problema degli atti di rettifica, il loro valore, i
limiti entro cui essi possono essere utilizzati per un atto pubblico e con
quali formalita` e` ancora in fase di discussione. Non risultano, insomma, dati
certi o conclusioni appaganti.
D'altra
parte dalla giurisprudenza tributaria è stato chiarito che:
-
allorquando un atto miri semplicemente a rettificare i dati catastali di un
immobile, riportati nel precedente atto di trasferimento, lasciando immutate
tutte le altre pattuizioni in quest'ultimo presenti, l'atto stesso debba
riconoscersi privo di contenuto patrimoniale e quindi assoggettabile
all'imposta fissa di registro dovendosi dare "rilievo solo alla
indicazione dei confini contro quella dei mappali - e ciò per il valore
meramente presuntivo ed indicativo del catasto" ;
-
va rilevato che non esiste alcuna norma per la quale per rettifica catastale
debba intendersi, come afferma l'Ufficio, solo quella che corregga errori
dipendenti dall'Ufficio Catastale e non anche quella che corregge errori
commessi dalle parti;
-
la rettifica catastale può precisare i confini, il piano e il numero del
subalterno del mappale.
Nel
bollettino n. 8, relativamente ad un quesito sulla forma dell'atto di
rettifica, precisavo che l'atto di
rettifica nella prassi notarile è consentito limitatamente ai dati di
identificazione della parte o dell'oggetto, senza ovviamente mettere in dubbio
l'identità del bene o della parte risultanti nell'atto e che si discute se sia trascrivibile l'atto
di rettifica a struttura unilaterale: la giurisprudenza si è espressa per la
sua trascrivibilità, ritenendo l'atto
di rettifica carente di autonomia e da inserire nel contesto letterale e
giuridico dell'atto rettificato.
Che
l'atto di rettifica sia carente di autonomia si desume anche dalle modalità
previste per la sua trascrizione nel programma NOTA 5.8 RETTIFICHE
Per
le formalità di rettifica occorre sempre redigere una nuova nota nella quale
devono essere riportati tutti i dati indicati nella nota precedente,
modificando solo il codice atto, per il quale si adotterà la codifica indicata
nella apposita tabella.
In particolare
sono previste le seguenti retti-
fiche:
a)
Rettifiche d'ufficio ai dati acquisiti della nota
b)
Rettifiche ai dati della nota richieste dalla parte
c)
Atti di rettifica (rettifica al titolo)
Ricorre
la necessità di questo tipo di rettifica allorquando il dato errato contenuto
nella nota risulta essere errato anche nel titolo, per cui si rende necessaria
la formazione di un nuovo atto.
Per
questo tipo di rettifica nella compilazione della nota verrà indicata la
dizione: "atto di rettifica ad atto di .............".
Con
la relativa nota di trascrizione non è possibile chiedere la voltura
automatica: si pagherebbe inutilmente la tassa ipotecaria di lire 50.000 e si
avrebbe solo in seguito come esito negativo della voltura la seguente risposta:
Cod.
A3 - Descrizione: La nota di trascrizione è presentata in rettifica - Effetti
in Catasto: Nota scartata
In conclusione l'atto di rettifica, bilaterale o unilaterale che sia, sarà ricevibile solo se esso è perfettamente inseribile nel contesto letterale e giuridico dell'atto rettificato, che, è bene sottolineare, è un atto pubblico, facente prova fino a querela di falso.
Con
la rettifica si eliminano non errori che potrebbero essere causa di
annullamento del contratto e che, come tali, possono essere eliminati, senza necessità di trascrizione, con le
modalità di cui all'art.1432 c.c., ma errori materiali che possono rendere
nulla la trascrizione ex art. 2655 c.c.
È
ovvio, infine, che la rettifica fatta da tutte le originarie parti elimina ogni
problema, soprattutto per il notaio; si ricorrerà alla rettifica unilaterale in
quei soli casi di irreperibilità dell'altra parte da evidenziare, per motivi di
opportunità addotti spesso anche dal Conservatore dei RR.II., nell'atto di
rettifica unilaterale.
Not. Vito Pinto,
ribadisce:
Ringraziando il collega Ricciardi per l'ampio ed esauriente panorama di opinioni offerte riassuntivamente, continuo a rimanere della mia opinione visto che la distinzione fra errori ex 1432 ed errori ex 2655 mi sembra alquanto forzata.
Innanzi
tutto l'errore di dati anagrafici o di dati catastali non è commesso solo nella
nota (vedi art. 2665), ma soprattutto nell'atto e quindi per assurdo la nota
del rettificando atto sarebbe esattissima perchè corrispondente a quanto
riportato nel titolo!
Non
sono d'accordo che esistano rettifiche di errori per i quali non ci sia
necessità di trascrizione e rettifiche per errori che invece richiedano
trascrizione, per me e per dovere di chiarezza si dovrebbe procedere sempre a
trascrizione.
Se prendiamo in analogia l'errore di calcolo previsto dall'art. 1430 troveremo anche qui un evidente errore materiale che proprio per la sua relativa importanza non dà luogo ad annullamento bensì a semplice rettifica!
Pertanto
ricondurrei tutti i tipi di errore materiale a questa esemplificazione
utilizzando, anche ad abundantiam, per tutti la stessa procedura e ovviamente
se avessi tutte le parti a disposizione mi risparmierei i ritardi e le lungaggini
delle notifiche con una rettifica bilaterale!